Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 3/3/2009 n. 8

Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

Articolo 11

Personale dell’Autorità di ambito

Personale dell’Autorità di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite, la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale non dirigenziale, in servizio presso l’Autorità di ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata dalla stessa Autorità, sui posti liberi e disponibili di pari qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1.
2. Il personale trasferito dall’Autorità di ambito viene assegnato, con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2, alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite dal personale di cui al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Autorità di ambito, purché sia stato assunto a seguito della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per supportare l’attuazione del “Progetto operativo risorse idriche” nell’ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000/2006.


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato
Articolo 4 - Comitato di ambito
Articolo 5 - Poteri sostitutivi
Articolo 6 - Funzionamento del Comitato di ambito
Articolo 7 - Funzioni del Comitato di ambito
Articolo 8 - Struttura tecnica
Articolo 9 - Liquidazione dell’Autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999
Articolo 10 - Destinazione delle economie
Articolo 11 - Personale dell’Autorità di ambito
Articolo 12 - Norma di rinvio
Articolo 13 - Norme finali e transitorie

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