Legge Regionale Molise 3/3/2009 n. 8
Articolo 7
Funzioni del Comitato di ambito
Funzioni del Comitato di ambito
1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai fini:
a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti;
b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato;
c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;
d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione;
e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.
2. Il Comitato di ambito, inoltre, può essere consultato e può formulare proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato.
3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la Giunta regionale può procedere prescindendone.
4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono puntualmente motivati dalla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della Regione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato
Articolo 4 - Comitato di ambito
Articolo 5 - Poteri sostitutivi
Articolo 6 - Funzionamento del Comitato di ambito
Articolo 7 - Funzioni del Comitato di ambito
Articolo 8 - Struttura tecnica
Articolo 9 - Liquidazione dellAutorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999
Articolo 10 - Destinazione delle economie
Articolo 11 - Personale dellAutorità di ambito
Articolo 12 - Norma di rinvio
Articolo 13 - Norme finali e transitorie
