Legge Regionale Molise 3/3/2009 n. 8
Articolo 6
Funzionamento del Comitato di ambito
Funzionamento del Comitato di ambito
1. Il Comitato di ambito è presieduto dall’Assessore regionale e, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice-Presidente individuato dal Comitato stesso nella prima seduta valida.
2. I Presidenti delle Province ed i Sindaci, in caso di impedimento, delegano di volta in volta un Assessore a partecipare al Comitato di ambito.
3. Il Comitato di ambito è convocato dal Presidente quando sia necessario acquisire il parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, quando il Presidente ne ritenga opportuna la consultazione o quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.
4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali.
5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario dallo stesso indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di segretario del Comitato di ambito.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato
Articolo 4 - Comitato di ambito
Articolo 5 - Poteri sostitutivi
Articolo 6 - Funzionamento del Comitato di ambito
Articolo 7 - Funzioni del Comitato di ambito
Articolo 8 - Struttura tecnica
Articolo 9 - Liquidazione dellAutorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999
Articolo 10 - Destinazione delle economie
Articolo 11 - Personale dellAutorità di ambito
Articolo 12 - Norma di rinvio
Articolo 13 - Norme finali e transitorie
