Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2
Articolo 47
Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Titolo II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA
Capo III - Programmazione degli interventi
Criteri per l’erogazione delle agevolazioni
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.
2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto:
a) del numero di chilometri delle aree di cui all’articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;
b) del dislivello delle piste;
c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.
3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all’articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.
4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell’investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell’investimento e della successiva gestione.
5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti gestori delle aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):
a) dei chilometri di pista;
b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
c) del fatturato complessivo;
d) dell’applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;
e) dell’applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.
6. Per i soggetti gestori delle aree di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente articolo devono tenere conto:
a) dei chilometri di pista;
b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
c) del fatturato complessivo.
Note:
AVVISO DI RETTIFICA (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 13 febbraio 2009, Supplemento al n. 6)
Si rettifica: all’articolo 47 (Criteri per l’erogazione delle agevolazioni), commi 5 e 6, le parole “per i soggetti di cui all’articolo 4” sono da intendersi “per i soggetti gestori delle aree di cui all’articolo 4”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dellatto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per limposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nellesercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per linformazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dellofferta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione durgenza
