Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2
Articolo 32
Norme di comportamento
TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo V - Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci
Norme di comportamento
1. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all’affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all’articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall’articolo 8 della l. 363/2003.
8. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
14. L’attività di mountain-bike svolta all’interno dei bike park di cui all’articolo 31 è assimilata all’attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dellatto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per limposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nellesercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per linformazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dellofferta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione durgenza