Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Articolo 11

Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo II. - Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell’amministrazione regionale in materia.
2. Fanno parte della Commissione:
a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
c) un esperto designato dall’Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell’Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
g) un rappresentante della FISI;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;
i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte;
j bis) un rappresentante dell’Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese. (1)
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.
4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all’articolo 8.
5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
7. Ai componenti della Commissione estranei all’amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.
----------

(1) Lettera aggiunta dall'art.44, L.R. 6/8/2009, n. 22.





Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nell’esercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per l’erogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione d’urgenza