Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2
Articolo 15
Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo III. - Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l’esercizio delle piste
Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:
a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;
b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;
c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;
e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all’utilizzo dell’area;
i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l’allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;
j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;
k) assicurare agli utenti l’accesso e l’utilizzo della pista;
l) inibire a chiunque l’accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;
m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;
n) accedere, durante ogni periodo dell’anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;
o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain-bike;
p) assicurare agli utenti l’accesso e l’utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l’esercizio della servitù o renderlo più oneroso.
4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dellatto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per limposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nellesercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per linformazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dellofferta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per lerogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione durgenza