Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 26/1/2009 n. 2

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Articolo 5

Individuazione e variazione delle aree sciabili

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo II. - Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

Individuazione e variazione delle aree sciabili

1. I comuni, ai fini dell’individuazione e della variazione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:
a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c) le nuove aree sciabili;
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l’innevamento programmato;
e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l’individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l’individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.
3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).
4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all’edificazione e all’uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d’intervento.
5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l’esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell’anno durante il quale non viene praticata l’attività subordinatamente a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Oggetto della legge e ambito di applicazione
Articolo 3 - Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni
Articolo 4 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci
Articolo 5 - Individuazione e variazione delle aree sciabili
Articolo 6 - Classificazione delle piste da sci
Articolo 7 - Procedimento per il rilascio dell’atto di classificazione
Articolo 8 - Elaborati di progetto per la classificazione
Articolo 9 - Classificazione acustica
Articolo 10 - Elenco regionale delle piste
Articolo 11 - Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili
Articolo 12 - Realizzazione delle piste
Articolo 13 - Permesso di realizzazione delle piste
Articolo 14 - Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile
Articolo 15 - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile
Articolo 16 - Gestore della pista
Articolo 17 - Soggetti operanti nell’esercizio delle piste
Articolo 18 - Obblighi del gestore
Articolo 19 - Obblighi del direttore di pista
Articolo 20 - Mansioni degli operatori di primo soccorso
Articolo 21 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento
Articolo 22 - Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso
Articolo 23 - Obblighi di delimitazione delle piste
Articolo 24 - Obblighi di segnalazione sulle piste
Articolo 25 - Vigilanza
Articolo 26 - Responsabilità
Articolo 27 - Orario delle piste
Articolo 28 - Mezzi meccanici
Articolo 29 - Innevamento programmato
Articolo 30 - Sci fuori pista
Articolo 31 - Mountain-bike
Articolo 32 - Norme di comportamento
Articolo 33 - Obbligo di aggiornamento
Articolo 34 - Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti
Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Definizione di servizio pubblico di interesse generale
Articolo 37 - Definizione di stazioni locali e non locali
Articolo 38 - Definizione di microstazioni
Articolo 39 - Interventi regionali
Articolo 40 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi
Articolo 41 - Iniziative ammesse alle agevolazioni
Articolo 42 - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
Articolo 43 - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica
Articolo 44 - Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
Articolo 45 - Soggetti beneficiari
Articolo 46 - Agevolazioni
Articolo 47 - Criteri per l’erogazione delle agevolazioni
Articolo 48 - Fideiussione regionale
Articolo 49 - Disposizioni transitorie
Articolo 50 - Notifica dei provvedimenti attuativi
Articolo 51 - Clausola valutativa
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Dichiarazione d’urgenza