Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/8/2009 n. 16

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio

Articolo 19

Entrata in vigore

TITOLO III - Disposizioni Finali

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito applicativo
Articolo 3 - Definizioni e parametri
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Articolo 5 - Prevenzione rischio sismico
Articolo 6 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 7 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 8 - Eliminazione barriere architettoniche
Articolo 9 - Contributo di costruzione
Articolo 10 - Elenchi
Articolo 11 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Articolo 12 - Ambito applicativo
Articolo 13 - Controlli e sanzioni
Articolo 14 - Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile
Articolo 15 - Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
Articolo 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
Articolo 17 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Entrata in vigore

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