Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/8/2009 n. 16

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio

Articolo 11

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

TITOLO I - Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi.

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della presente legge.

5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.

6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.

9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.

10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito applicativo
Articolo 3 - Definizioni e parametri
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Articolo 5 - Prevenzione rischio sismico
Articolo 6 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 7 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 8 - Eliminazione barriere architettoniche
Articolo 9 - Contributo di costruzione
Articolo 10 - Elenchi
Articolo 11 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Articolo 12 - Ambito applicativo
Articolo 13 - Controlli e sanzioni
Articolo 14 - Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile
Articolo 15 - Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
Articolo 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
Articolo 17 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.