Legge Regionale Abruzzo 19/8/2009 n. 16
Articolo 13
Controlli e sanzioni
TITOLO I - Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente
Controlli e sanzioni.
1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito applicativo
Articolo 3 - Definizioni e parametri
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Articolo 5 - Prevenzione rischio sismico
Articolo 6 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 7 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 8 - Eliminazione barriere architettoniche
Articolo 9 - Contributo di costruzione
Articolo 10 - Elenchi
Articolo 11 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Articolo 12 - Ambito applicativo
Articolo 13 - Controlli e sanzioni
Articolo 14 - Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile
Articolo 15 - Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
Articolo 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
Articolo 17 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Entrata in vigore
