Legge Regionale Abruzzo 19/8/2009 n. 16
Articolo 5
Prevenzione rischio sismico
TITOLO I - Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente
Prevenzione rischio sismico.
1. Gli interventi di ampliamento previsti all'articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione.
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito applicativo
Articolo 3 - Definizioni e parametri
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Articolo 5 - Prevenzione rischio sismico
Articolo 6 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 7 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 8 - Eliminazione barriere architettoniche
Articolo 9 - Contributo di costruzione
Articolo 10 - Elenchi
Articolo 11 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Articolo 12 - Ambito applicativo
Articolo 13 - Controlli e sanzioni
Articolo 14 - Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile
Articolo 15 - Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
Articolo 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
Articolo 17 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Entrata in vigore
