Legge Regionale Abruzzo 19/8/2009 n. 16
Articolo 9
Contributo di costruzione
TITOLO I - Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente
Contributo di costruzione.
1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.
3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito applicativo
Articolo 3 - Definizioni e parametri
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Articolo 5 - Prevenzione rischio sismico
Articolo 6 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
Articolo 7 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 8 - Eliminazione barriere architettoniche
Articolo 9 - Contributo di costruzione
Articolo 10 - Elenchi
Articolo 11 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
Articolo 12 - Ambito applicativo
Articolo 13 - Controlli e sanzioni
Articolo 14 - Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile
Articolo 15 - Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
Articolo 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
Articolo 17 - Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Entrata in vigore
