Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 9/10/2008 n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

Articolo 11

Determinazione dell’indennità di servitù

Determinazione dell’indennità di servitù

1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata:
a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni, comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;
b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno e una lunghezza pari alla percorrenza dell’elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti o aree di cui alla lettera a);
c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all’esercizio dell’impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate alle lettere a) e b):
1) ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;
2) ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l’elettrodotto;
3) ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell’elettrodotto.
2. Il valore dei terreni è determinato per le lettere a), b) e c) del comma 1:
a) se trattasi di area non edificabile, in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticato nella singola regione agraria;
b) se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni del d.p.r. 327/2001.
3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
4. Il calcolo condotto come al comma 1, lettere a), b) e c), determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore è aumentato del 50 per cento.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Accesso ai fondi per lo studio del tracciato
Articolo 3 - Piani di sviluppo della rete di distribuzione
Articolo 4 - Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici
Articolo 5 - Domanda di autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento autorizzatorio
Articolo 7 - Procedimento di denuncia inizio lavori
Articolo 8 - Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli
Articolo 9 - Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Decreto di esproprio o di occupazione anticipata
Articolo 11 - Determinazione dell’indennità di servitù
Articolo 12 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 13 - Decadenza, revoca e sospensione
Articolo 14 - Inamovibilità
Articolo 15 - Comunicazione di fine lavori
Articolo 16 - Collaudo
Articolo 17 - Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse
Articolo 18 - Piani di risanamento degli elettrodotti
Articolo 19 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti
Articolo 20 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

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