Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 9/10/2008 n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

Articolo 2

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nell’area interessata.
2. Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L’autorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla data della relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà ed è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere.
6. Qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni, sul sito informatico della Regione dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Accesso ai fondi per lo studio del tracciato
Articolo 3 - Piani di sviluppo della rete di distribuzione
Articolo 4 - Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici
Articolo 5 - Domanda di autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento autorizzatorio
Articolo 7 - Procedimento di denuncia inizio lavori
Articolo 8 - Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli
Articolo 9 - Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Decreto di esproprio o di occupazione anticipata
Articolo 11 - Determinazione dell’indennità di servitù
Articolo 12 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 13 - Decadenza, revoca e sospensione
Articolo 14 - Inamovibilità
Articolo 15 - Comunicazione di fine lavori
Articolo 16 - Collaudo
Articolo 17 - Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse
Articolo 18 - Piani di risanamento degli elettrodotti
Articolo 19 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti
Articolo 20 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

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