Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 9/10/2008 n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

Articolo 18

Piani di risanamento degli elettrodotti

Piani di risanamento degli elettrodotti

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.
2. La provincia, sentiti i comuni interessati, approva, ai sensi dell’articolo 9 della l. 36/2001, come modificato dall’articolo unico della l. 239/2004, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di risanamento di elettrodotti.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, la proposta di piano di risanamento è presentata alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell’impianto ed è dalla stessa approvata previa acquisizione del benestare delle altre province interessate corredato del parere dei comuni interessati.
4. Il piano di cui al comma 1 deve contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile.
5. Gli oneri del risanamento sono a carico dei proprietari degli elettrodotti ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della l. 36/2001.
6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini di cui al comma 1, i piani di risanamento sono adottati dall’amministrazione provinciale entro i termini fissati dalla l. 36/2001.
7. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nell’attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001. La misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001 è disposta con decreto del dirigente della struttura provinciale competente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Accesso ai fondi per lo studio del tracciato
Articolo 3 - Piani di sviluppo della rete di distribuzione
Articolo 4 - Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici
Articolo 5 - Domanda di autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento autorizzatorio
Articolo 7 - Procedimento di denuncia inizio lavori
Articolo 8 - Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli
Articolo 9 - Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Decreto di esproprio o di occupazione anticipata
Articolo 11 - Determinazione dell’indennità di servitù
Articolo 12 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 13 - Decadenza, revoca e sospensione
Articolo 14 - Inamovibilità
Articolo 15 - Comunicazione di fine lavori
Articolo 16 - Collaudo
Articolo 17 - Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse
Articolo 18 - Piani di risanamento degli elettrodotti
Articolo 19 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti
Articolo 20 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

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