Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 9/10/2008 n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

Articolo 16

Collaudo

Collaudo

1. Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
2. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell’autorizzazione o all’impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l’avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d) l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa.
4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne), e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell’esercente.
5. Le linee fino a 20.000 V si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell’esercente di una dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti.
6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all’autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell’articolo 13.
7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Accesso ai fondi per lo studio del tracciato
Articolo 3 - Piani di sviluppo della rete di distribuzione
Articolo 4 - Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici
Articolo 5 - Domanda di autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento autorizzatorio
Articolo 7 - Procedimento di denuncia inizio lavori
Articolo 8 - Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli
Articolo 9 - Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Decreto di esproprio o di occupazione anticipata
Articolo 11 - Determinazione dell’indennità di servitù
Articolo 12 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 13 - Decadenza, revoca e sospensione
Articolo 14 - Inamovibilità
Articolo 15 - Comunicazione di fine lavori
Articolo 16 - Collaudo
Articolo 17 - Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse
Articolo 18 - Piani di risanamento degli elettrodotti
Articolo 19 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti
Articolo 20 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

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