Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 9/10/2008 n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.

Articolo 19

Catasto informatico regionale degli elettrodotti

Catasto informatico regionale degli elettrodotti

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico.
2. Le province, titolari delle funzioni di controllo e vigilanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 2000, n.17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), rilevano i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e li comunicano all’ARPA Puglia. Trasmettono altresì all’ARPA Puglia tutti i dati in loro possesso circa le caratteristiche degli impianti esistenti con tensione di esercizio superiore a 30.000 V e di quelli assoggettati a iter autorizzativi di pari tensione.
3. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di tensione superiore a 30.000 V di cui al comma 2 presenti sul territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici relativi alle linee e agli impianti di cui alla lettera a);
c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti di cui alla lettera a);
d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e) di verificare l’estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 2.
4. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a :
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS (Geographic information system) ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
5. I gestori delle linee elettriche provvedono all’inserimento nel catasto regionale dei dati relativi ai propri impianti, nuovi ed esistenti, con tensione maggiore di 30.000 V, seguendo le modalità e i tempi di immissione fissati dall’ARPA Puglia, d’intesa con i gestori, salvo successive eventuali modifiche ministeriali a cui l’ARPA Puglia deve attenersi .
6. Le informazioni relative al catasto regionale sono accessibili da parte dei soggetti pubblici e privati legittimati attraverso il portale internet dell’ARPA Puglia.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Accesso ai fondi per lo studio del tracciato
Articolo 3 - Piani di sviluppo della rete di distribuzione
Articolo 4 - Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici
Articolo 5 - Domanda di autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento autorizzatorio
Articolo 7 - Procedimento di denuncia inizio lavori
Articolo 8 - Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli
Articolo 9 - Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Decreto di esproprio o di occupazione anticipata
Articolo 11 - Determinazione dell’indennità di servitù
Articolo 12 - Disposizioni urbanistiche
Articolo 13 - Decadenza, revoca e sospensione
Articolo 14 - Inamovibilità
Articolo 15 - Comunicazione di fine lavori
Articolo 16 - Collaudo
Articolo 17 - Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse
Articolo 18 - Piani di risanamento degli elettrodotti
Articolo 19 - Catasto informatico regionale degli elettrodotti
Articolo 20 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
Articolo 21 - Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

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