Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19

Norme per la riduzione del rischio sismico

Articolo 16

Edifici di speciale importanza artistica

 TITOLO IV - VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO                                                      

Edifici di speciale importanza artistica

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.
2. La medesima disciplina tecnica trova applicazione per i lavori di natura antisismica negli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC ai sensi dell’articolo A-9 comma 1 dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore