Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19

Norme per la riduzione del rischio sismico

Articolo 6

Principi generali in materia di pianificazione

TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA                                      

Principi generali in materia di pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell’osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.
2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione del presente Titolo sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore