Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19
Articolo 4
Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA SISMICA
Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un’adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresì indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università, il CNR e altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica.
2. La Giunta regionale provvede altresì:
a) a definire i criteri uniformi per la formazione e l’aggiornamento del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
b) a promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche.
3. È istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell’incolumità pubblica, attraverso la riduzione del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno parte l’assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore
