Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19
Articolo 14
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
TITOLO IV - VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l’edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.
2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l’edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.
3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore
