Legge Regionale Emilia Romagna 30/10/2008 n. 19
Articolo 8
Pianificazione comunale
TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Pianificazione comunale
1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:
a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico,
fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.
2. I Comuni adeguano il proprio Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell’edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Attribuzione delle funzioni
Articolo 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Articolo 5 - Compiti della Provincia
Articolo 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Articolo 7 - Pianificazione provinciale
Articolo 8 - Pianificazione comunale
Articolo 9 - Ambito di applicazione
Articolo 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Articolo 11 - Autorizzazione sismica
Articolo 12 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Articolo 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Articolo 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Articolo 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Articolo 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 18 - Vigilanza
Articolo 19 - Collaudo statico
Articolo 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Articolo 21 - Regime sanzionatorio
Articolo 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Articolo 23 - Abrogazioni
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
Articolo 25 - Norma di rinvio
Articolo 26 - Disposizione finanziaria
Articolo 27 - Entrata in vigore
