Decreto Legge 25/6/2008 n. 112
Articolo 83 bis
Tutela della sicurezza stradale e della regolarita del mercato dellautotrasporto di cose per conto di terzi
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 6/8/2008, N. 133
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Tutela della sicurezza stradale e della regolarita’ del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi
[1. L’Osservatorio sulle attivita’ di autotrasporto di cui all’articolo
9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un’adeguata
indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente
dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,
determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza,
con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.] (14)
[ 2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina,
il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa
in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per
conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.] (14)
[ 3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare
i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi
del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento
all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore. ] (14)
4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. (15)
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. (15)
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (15)
4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarita' dei vettori iscritti. (15)
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. (15)
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. (15)
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane. (15)
[ 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in
forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici
e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente
al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare
del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo
utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti
alla prestazione indicata nella fattura . A tale fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della tratta effettivamente percorsa. (11) ] (14)
[ 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al
comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo
restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno
pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del
carburante nel provvedimento di cui al comma 2. ] (14)
[ 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di
cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al
comma 7, il vettore puo’ chiedere al mittente il pagamento della differenza.
[Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato
in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni
dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto
di trasporto sia stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive
in un anno ai sensi dell’articolo 2951 del codice civile]. (2) ] ] (14)
[ 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi,
il vettore puo’ proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di
decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice di procedura civile,
producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione
del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per
i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa
all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i calcoli con cui
viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi
dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita’ della documentazione
e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di
pagare l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui puo’ essere fatta opposizione,
ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo
codice. ] (14)
[10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza. (3) ] (14)
[ 11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione
con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009
o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data. (3) ] (14)
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. (6) (13)
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14. (6)
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada. (5)
14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. (9)
15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. (12)
[ 16. Non si da’ luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte
dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto
conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni
associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati
nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare
lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. ] (14)
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che
prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per
autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
alle finalita' dell'obbligo, come individuati da apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei
combustibili alternativi ai sensi della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014. (10) (16)
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia
di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione .
19. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell’Unione europea» .
20. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti
nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
sono soppresse .
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento
della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita’ del servizio per
i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma
17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri
di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e
distribuzione del gas naturale .
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto
sul fondo di cui all’articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via
prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle
imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di
esenzione contributiva e fiscale delle indennita’ di trasferta e all’imponibilita’,
ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per
le prestazioni di lavoro straordinario, nonche’ a incentivi per la formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
[24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennita’ percepita nell’anno 2008 dai prestatori
di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto
di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate
nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare
il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate
fuori del territorio comunale nel periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto
dall’articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.] (4)
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e’ fissata la percentuale
delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti
delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo
2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano
nella loro interezza .
26. Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e’
riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo
pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato
per la predetta attivita’. La misura del credito d’imposta deve
essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva
superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante
per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta e’ usufruibile in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non e’ rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
ne’ dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati
nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti
la quota di indennita’ non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria,
la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura
del credito d’imposta, previsti dai medesimi commi, nonche’ le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 29 .
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale
sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni
di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita’ di erogazione delle risorse di cui al presente
comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (8)
29. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari
a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l’anno
2008 e 9,5 milioni di euro per l’anno 2009, si fa fronte con le risorse
disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 . 30. Le misure previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese
all’anno 2009, nell’ambito degli interventi consentiti in attuazione
dell’articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione
europea .
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure
del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica
della compatibilita’ con la disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita’
europea.
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(1) Comma dapprima sostituito dall'art. 2-quiquies, DL 23/10/2008, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201, dall'art. 1 bis, DL 6/7/2010, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 4/8/2010, n. 127 e successivamente dall'art. 7 bis , DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.
(2) Parole soppresse dall'art. 2-quiquies, DL 23/10/2008, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201.
(3) Comma modificato dall'art. 2-quiquies, DL 23/10/2008, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201.
(4) Comma abrogato dall'art. 2-quiquies, DL 23/10/2008, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201.
(5) Comma aggiunto all'art. 1 bis, DL 6/7/2010, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 4/8/2010, n. 127 e successivamente modificato dall'art. 7 bis,, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.
(6) Comma sostituito all'art. 1 bis, DL 6/7/2010, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 4/8/2010, n. 127.
(7) Comma modificato all'art. 1 bis, DL 6/7/2010, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 4/8/2010, n. 127.
(8) Comma modificato dall'art. 3 quater, DL 5/8/2010, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 1/10/2010, n. 163.
(9) Comma dapprima modificato dall'art. 2-quiquies, DL 23/10/2008, n. 162, introdotto dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201, dall'art. 2, DL 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26/2/2011, n. 10 , sostituito dall'art. 12, DL 6/7/2012, n. 95 ed infine dall'art. 1 comma 248, L. 23/12/2014, n. 190.
(10) Comma modificato dall'art. 17, DL 24/1/2012, n. 1 , convertito, con modificazioni dalla L. 24/3/2012, n. 27.
(11) Comma modificato dall'art. 12, DL 6/7/2012, n. 95.
(12) Comma modificato dall'art. 2, DL 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26/2/2011, n. 10 ed infine sostituito dall'art. 12, DL 6/7/2012, n. 95 , convertito, con modificazioni dalla L. 7/8/2012, n. 135.
(13) Comma modificato dall'art. 1, comma 95, L 27/12/2013, n. 147.
(14) Comma abrogato dall'art. 1 comma 248, L. 23/12/2014, n. 190.
(15) Comma sostituito dall'art. 1 comma 248, L. 23/12/2014, n. 190.
(16) Comma modificato dall'art. 1, L. 4/8/2017, n. 124.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di interventoArticolo 2 - Banda larga
Articolo 3 - Start up
Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento
Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi
Articolo 6 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese
Articolo 6 bis - Distretti produttivi e reti di imprese
Articolo 6 ter - Banca del Mezzogiorno
Articolo 6 quater - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 6 quinquies - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
Articolo 6 sexies - Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
Articolo 7 - «Strategia energetica nazionale»
Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Articolo 9 - Sterilizzazione dellIVA sugli aumenti petroliferi
Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dellenergia e delle telecomunicazioni
Articolo 11 - Piano Casa
Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Articolo 13 - Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico
Articolo 14 - Expo Milano 2015
Articolo 14 bis - Infrastrutture militari
Articolo 15 - Costo dei libri scolastici
Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza
Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Articolo 23 bis - Servizi pubblici locali di rilevanza economica
Articolo 24 - Taglia-leggi
Articolo 25 - Taglia-oneri amministrativi
Articolo 26 - Taglia-enti
Articolo 27 - Taglia-carta
Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Articolo 29 - Trattamento dei dati personali
Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta didentità
Articolo 32 - Strumenti di pagamento
Articolo 33 - Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per linstallazione degli impianti allinterno degli edifici
Articolo 36 - Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
Articolo 38 - Impresa in un giorno
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti
Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo dimpresa
Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi alleditoria
Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Articolo 46 bis - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Articolo 48 - Risparmio energetico
Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro
Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo
Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio
Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Articolo 59 - Finmeccanica S.p.a.
Articolo 60 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Articolo 62 - Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
Articolo 63 - Esigenze prioritarie
Articolo 63 bis - Cinque per mille
Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Articolo 65 - Forze armate
Articolo 66 - Turn over
Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Articolo 69 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Articolo 73 - Part time
Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi
Articolo 75 - Autorità indipendenti
Articolo 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Articolo 77 - Patto di stabilità interno
Articolo 77 bis - Patto di stabilita interno per gli enti locali
Articolo 77 ter - Patto di stabilita interno delle regioni delle province autonome
Articolo 77 quater - Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale
Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Articolo 81 - Settori petrolifero e del gas
Articolo 82 - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
Articolo 83 - Efficienza dellAmministrazione finanziaria
Articolo 83 bis - Tutela della sicurezza stradale e della regolarita del mercato dellautotrasporto di cose per conto di terzi
Articolo 84 - Copertura finanziaria
Articolo 85 - Entrata in vigore
Allegato A - Disposizioni abrogate
Allegato B - Ulteriori abrogazioni
Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011
Elenco 2 - Effetti sul patto di stabilità interno 2009
