Decreto Legge 25/6/2008 n. 112
Articolo 77 quater
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 6/8/2008, N. 133
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Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come
modificato dal comma 7 del presente articolo, e’ estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all’articolo
77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati
al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende
ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle
attivita’ produttive (IRAP) e addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di
cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso
il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario,
fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all’imposta
sul valore aggiunto (IVA), l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all’articolo
1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale
all’IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente
disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate
ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente
lo Stato sono riversate all’entrata statale in sede di conguaglio. Resta
altresi’ ferma, per la Regione siciliana, l’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
3. L’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria,
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana,
e’ accreditata sulle contabilita’ speciali infruttifere al netto
delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale
all’IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo
per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In
caso di necessita’ i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche
a valere sulle somme affluite nell’esercizio successivo sui conti correnti
di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio
statale . I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati. (1)
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e’ corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante
dall’ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente
alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata
alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. (2)
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo
sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento
indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti
regionali, ai sensi delle legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. (2)
6. Al fine di assicurare un’ordinata gestione degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all’articolo 1, comma
321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare
le somme relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF
accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti
a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell’anno di riferimento,
quale risulta dall’Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall’attivazione
della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento
alle manovre fiscali regionali sull’IRAP e sull’addizionale regionale
all’IRPEF, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all’ultimo anno
consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno
degli anni compresi nel quadriennio successivo all’anno di consuntivazione
e ne da’ comunicazione alle regioni .
7. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni,
le province autonome e gli enti locali nelle contabilita’ speciali infruttifere
ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra
le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in
conto capitale che in conto interessi, nonche’ quelle connesse alla devoluzione
di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano .». 8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie
di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate
in apposita contabilita’ speciale infruttifera, da aprire presso la sezione
di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle
preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese in conto
capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate
in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite
del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi
. 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni
relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate
con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003
e n. 83361 dell’8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 18 luglio 2005 .
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto
di stabilita’ interno nel rispetto dei saldi fissati .
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli
Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4
e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi
tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione
dei dati periodici di cassa, di cui all’articolo 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilita’ liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto
o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le relative modalita’ di attuazione. Le sanzioni
previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio
dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE .
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(1) Comma modificato dall'art. 11, DL 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122.
(2) Comma modificato dall'art. 28, DL 6/12/2011, n. 201.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di interventoArticolo 2 - Banda larga
Articolo 3 - Start up
Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento
Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi
Articolo 6 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese
Articolo 6 bis - Distretti produttivi e reti di imprese
Articolo 6 ter - Banca del Mezzogiorno
Articolo 6 quater - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 6 quinquies - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
Articolo 6 sexies - Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
Articolo 7 - «Strategia energetica nazionale»
Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Articolo 9 - Sterilizzazione dellIVA sugli aumenti petroliferi
Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dellenergia e delle telecomunicazioni
Articolo 11 - Piano Casa
Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Articolo 13 - Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico
Articolo 14 - Expo Milano 2015
Articolo 14 bis - Infrastrutture militari
Articolo 15 - Costo dei libri scolastici
Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza
Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Articolo 23 bis - Servizi pubblici locali di rilevanza economica
Articolo 24 - Taglia-leggi
Articolo 25 - Taglia-oneri amministrativi
Articolo 26 - Taglia-enti
Articolo 27 - Taglia-carta
Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Articolo 29 - Trattamento dei dati personali
Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta didentità
Articolo 32 - Strumenti di pagamento
Articolo 33 - Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per linstallazione degli impianti allinterno degli edifici
Articolo 36 - Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
Articolo 38 - Impresa in un giorno
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti
Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo dimpresa
Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi alleditoria
Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Articolo 46 bis - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Articolo 48 - Risparmio energetico
Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro
Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo
Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio
Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Articolo 59 - Finmeccanica S.p.a.
Articolo 60 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Articolo 62 - Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
Articolo 63 - Esigenze prioritarie
Articolo 63 bis - Cinque per mille
Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Articolo 65 - Forze armate
Articolo 66 - Turn over
Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Articolo 69 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Articolo 73 - Part time
Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi
Articolo 75 - Autorità indipendenti
Articolo 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Articolo 77 - Patto di stabilità interno
Articolo 77 bis - Patto di stabilita interno per gli enti locali
Articolo 77 ter - Patto di stabilita interno delle regioni delle province autonome
Articolo 77 quater - Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale
Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Articolo 81 - Settori petrolifero e del gas
Articolo 82 - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
Articolo 83 - Efficienza dellAmministrazione finanziaria
Articolo 83 bis - Tutela della sicurezza stradale e della regolarita del mercato dellautotrasporto di cose per conto di terzi
Articolo 84 - Copertura finanziaria
Articolo 85 - Entrata in vigore
Allegato A - Disposizioni abrogate
Allegato B - Ulteriori abrogazioni
Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011
Elenco 2 - Effetti sul patto di stabilità interno 2009