Decreto Legge 25/6/2008 n. 112
Articolo 14 bis
Infrastrutture militari
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 6/8/2008, N. 133---------------------------------------------------------------------------------------
Titolo II - SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA’
Capo IV - Casa e infrastrutture
Infrastrutture militari
1. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche’ altre strutture, per
un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione
concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con enti
territoriali» sono inserite le seguenti: «, societa’ a partecipazione
pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche’
per le piu’ generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione
e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione
alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed
uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria
in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1.
Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita’
di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle
infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del
presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno
o piu’ decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, e’ inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l’articolo
2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati
allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura
percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.».
2. All’art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono
sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali,
con le societa’ a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le procedure
di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia
del demanio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio,
individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi
di cui all’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo
le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono
essere effettuate anche ai sensi dell’articolo 58 del presente decreto,
in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e
al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonche’ alle norme della contabilita’ generale dello
Stato, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale
dei lavori e del demanio che puo’ avvalersi del supporto tecnico-operativo
di una societa’ pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta e’
decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio,
previo parere di congruita’ emesso da una commissione appositamente nominata,
dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa
e dell’economia e delle finanze, nonche’ da un esperto in possesso
di comprovata professionalita’ nella materia. Dall’istituzione della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero
della difesa. L’approvazione puo’ essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono essere
destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della
Difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa,
previa verifica della compatibilita’ finanziaria e dedotta la quota che
puo’ essere destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a
trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi
della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con
cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme
alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita’
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui
all’articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l’accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo
13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni
e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all’articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente
riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del
Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma
di cui al comma 13-ter.2 dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di interventoArticolo 2 - Banda larga
Articolo 3 - Start up
Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento
Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi
Articolo 6 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese
Articolo 6 bis - Distretti produttivi e reti di imprese
Articolo 6 ter - Banca del Mezzogiorno
Articolo 6 quater - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 6 quinquies - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
Articolo 6 sexies - Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
Articolo 7 - «Strategia energetica nazionale»
Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Articolo 9 - Sterilizzazione dellIVA sugli aumenti petroliferi
Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dellenergia e delle telecomunicazioni
Articolo 11 - Piano Casa
Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Articolo 13 - Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico
Articolo 14 - Expo Milano 2015
Articolo 14 bis - Infrastrutture militari
Articolo 15 - Costo dei libri scolastici
Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza
Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Articolo 23 bis - Servizi pubblici locali di rilevanza economica
Articolo 24 - Taglia-leggi
Articolo 25 - Taglia-oneri amministrativi
Articolo 26 - Taglia-enti
Articolo 27 - Taglia-carta
Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Articolo 29 - Trattamento dei dati personali
Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta didentità
Articolo 32 - Strumenti di pagamento
Articolo 33 - Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per linstallazione degli impianti allinterno degli edifici
Articolo 36 - Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
Articolo 38 - Impresa in un giorno
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti
Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo dimpresa
Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi alleditoria
Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Articolo 46 bis - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Articolo 48 - Risparmio energetico
Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro
Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo
Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio
Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Articolo 59 - Finmeccanica S.p.a.
Articolo 60 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Articolo 62 - Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
Articolo 63 - Esigenze prioritarie
Articolo 63 bis - Cinque per mille
Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Articolo 65 - Forze armate
Articolo 66 - Turn over
Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Articolo 69 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Articolo 73 - Part time
Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi
Articolo 75 - Autorità indipendenti
Articolo 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Articolo 77 - Patto di stabilità interno
Articolo 77 bis - Patto di stabilita interno per gli enti locali
Articolo 77 ter - Patto di stabilita interno delle regioni delle province autonome
Articolo 77 quater - Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale
Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Articolo 81 - Settori petrolifero e del gas
Articolo 82 - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
Articolo 83 - Efficienza dellAmministrazione finanziaria
Articolo 83 bis - Tutela della sicurezza stradale e della regolarita del mercato dellautotrasporto di cose per conto di terzi
Articolo 84 - Copertura finanziaria
Articolo 85 - Entrata in vigore
Allegato A - Disposizioni abrogate
Allegato B - Ulteriori abrogazioni
Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011
Elenco 2 - Effetti sul patto di stabilità interno 2009