Articolo Normativa

Decreto Legge 25/6/2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria

Articolo 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2008, N. 133
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Titolo III - STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo III - Patto di stabilita’ interno

Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato , e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
[b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico. ] (4)
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro. (1)
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (3)
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007. (2)
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
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(1) Comma modificato dall'art. 18, , DL 29/11/208, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/1/2009, n. 2.
(2) Comma modificato dall'art.20, DL 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L. 15/7/2011, n. 111.
(3) Comma modificato dall'art. 1, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.
(4) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 753, L. 28/12/2015, n. 208.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e ambito di intervento
Articolo 2 - Banda larga
Articolo 3 - Start up
Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento
Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi
Articolo 6 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
Articolo 6 bis - Distretti produttivi e reti di imprese
Articolo 6 ter - Banca del Mezzogiorno
Articolo 6 quater - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 6 quinquies - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
Articolo 6 sexies - Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
Articolo 7 - «Strategia energetica nazionale»
Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Articolo 9 - Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi
Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni
Articolo 11 - Piano Casa
Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Articolo 13 - Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico
Articolo 14 - Expo Milano 2015
Articolo 14 bis - Infrastrutture militari
Articolo 15 - Costo dei libri scolastici
Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza
Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Articolo 23 bis - Servizi pubblici locali di rilevanza economica
Articolo 24 - Taglia-leggi
Articolo 25 - Taglia-oneri amministrativi
Articolo 26 - Taglia-enti
Articolo 27 - Taglia-carta
Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Articolo 29 - Trattamento dei dati personali
Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta d’identità
Articolo 32 - Strumenti di pagamento
Articolo 33 - Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
Articolo 36 - Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
Articolo 38 - Impresa in un giorno
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti
Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa
Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria
Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Articolo 46 bis - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Articolo 48 - Risparmio energetico
Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro
Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo
Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio
Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Articolo 59 - Finmeccanica S.p.a.
Articolo 60 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Articolo 62 - Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
Articolo 63 - Esigenze prioritarie
Articolo 63 bis - Cinque per mille
Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Articolo 65 - Forze armate
Articolo 66 - Turn over
Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Articolo 69 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Articolo 73 - Part time
Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi
Articolo 75 - Autorità indipendenti
Articolo 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Articolo 77 - Patto di stabilità interno
Articolo 77 bis - Patto di stabilita’ interno per gli enti locali
Articolo 77 ter - Patto di stabilita’ interno delle regioni delle province autonome
Articolo 77 quater - Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale
Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Articolo 81 - Settori petrolifero e del gas
Articolo 82 - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
Articolo 83 - Efficienza dell’Amministrazione finanziaria
Articolo 83 bis - Tutela della sicurezza stradale e della regolarita’ del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi
Articolo 84 - Copertura finanziaria
Articolo 85 - Entrata in vigore
Allegato A - Disposizioni abrogate
Allegato B - Ulteriori abrogazioni
Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011
Elenco 2 - Effetti sul patto di stabilità interno 2009