Articolo Normativa

Decreto Legge 25/6/2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria

Articolo 16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/2008, N. 133
--------------------------------------------------------------------------------

Titolo II - SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA’
Capo V - Istruzione e ricerca

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita’ pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita’ del patrimonio dell’Universita’. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprieta’ dei beni immobili gia’ in uso alle Universita’ trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalita’ consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita’ della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita’ previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita’ a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita’ delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto puo’ prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilita’, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita’ annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entita’ dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalita’ previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto .
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita’ statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e ambito di intervento
Articolo 2 - Banda larga
Articolo 3 - Start up
Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento
Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi
Articolo 6 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
Articolo 6 bis - Distretti produttivi e reti di imprese
Articolo 6 ter - Banca del Mezzogiorno
Articolo 6 quater - Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 6 quinquies - Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
Articolo 6 sexies - Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
Articolo 7 - «Strategia energetica nazionale»
Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Articolo 9 - Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi
Articolo 10 - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni
Articolo 11 - Piano Casa
Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Articolo 13 - Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico
Articolo 14 - Expo Milano 2015
Articolo 14 bis - Infrastrutture militari
Articolo 15 - Costo dei libri scolastici
Articolo 16 - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza
Articolo 18 - Reclutamento del personale delle società pubbliche
Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Articolo 23 bis - Servizi pubblici locali di rilevanza economica
Articolo 24 - Taglia-leggi
Articolo 25 - Taglia-oneri amministrativi
Articolo 26 - Taglia-enti
Articolo 27 - Taglia-carta
Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Articolo 29 - Trattamento dei dati personali
Articolo 30 - Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta d’identità
Articolo 32 - Strumenti di pagamento
Articolo 33 - Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
Articolo 35 - Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
Articolo 36 - Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
Articolo 38 - Impresa in un giorno
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti
Articolo 43 - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa
Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria
Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica
Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Articolo 46 bis - Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Articolo 48 - Risparmio energetico
Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro
Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo
Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio
Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Articolo 59 - Finmeccanica S.p.a.
Articolo 60 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Articolo 62 - Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
Articolo 63 - Esigenze prioritarie
Articolo 63 bis - Cinque per mille
Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Articolo 65 - Forze armate
Articolo 66 - Turn over
Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Articolo 69 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
Articolo 70 - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Articolo 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Articolo 73 - Part time
Articolo 74 - Riduzione degli assetti organizzativi
Articolo 75 - Autorità indipendenti
Articolo 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Articolo 77 - Patto di stabilità interno
Articolo 77 bis - Patto di stabilita’ interno per gli enti locali
Articolo 77 ter - Patto di stabilita’ interno delle regioni delle province autonome
Articolo 77 quater - Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
Articolo 78 - Disposizioni urgenti per Roma capitale
Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Articolo 80 - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Articolo 81 - Settori petrolifero e del gas
Articolo 82 - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
Articolo 83 - Efficienza dell’Amministrazione finanziaria
Articolo 83 bis - Tutela della sicurezza stradale e della regolarita’ del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi
Articolo 84 - Copertura finanziaria
Articolo 85 - Entrata in vigore
Allegato A - Disposizioni abrogate
Allegato B - Ulteriori abrogazioni
Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero - Triennio 2009-2011
Elenco 2 - Effetti sul patto di stabilità interno 2009

Sorry. No data so far.