Legge Regionale Marche 17/6/2008 n. 14
Norme per l'edilizia sostenibile
Art. 1(Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale
nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
ed in armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità
costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio,
negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica,
nonché di riqualificazione urbana e disciplina la concessione di contributi
a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tali interventi.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia sostenibile,
comunemente indicata anche come edilizia naturale, ecologica, bioetica-compatibile,
bioecologica, bioedilizia, gli interventi nell’edilizia pubblica e privata
che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri avanzati di compatibilità
ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità
del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
b) hanno l’obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse
ambientali in generale, di favorire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
nonché di contenere gli impatti complessivi sull’ambiente e sul
territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la
salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storica dei centri urbani e favoriscono
il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli
edifici ed al loro inserimento nel paesaggio;
e) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento
al ciclo di vita dell’edificio, anche attraverso l’utilizzo di metodologie
innovative o sperimentali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell’aria,
l’umidità, l’irradiazione solare, la ventosità, che
agiscono sull’edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
b) fattori ambientali naturali: il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche,
la vegetazione, l’aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali: l’inquinamento dell’aria,
del suolo e dell’acqua, nonché le alterazioni dell’ambiente
prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici e l’inquinamento luminoso;
d) ciclo di vita di un edificio o di un prodotto: l’impatto prodotto sull’ambiente
nel corso della sua storia, dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie
prime alla fabbricazione del prodotto, trasporto, distribuzione, uso ed eventuale
riuso, nonché raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento finale che
ne deriva.
Art. 3
(Criteri di selezione dei materiali
da costruzione e delle tecniche costruttive)
1. Negli interventi di edilizia sostenibile da realizzare in conformità
alle linee guida di cui all’articolo 7 è previsto l’uso di
materiali da costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi
di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che:
1) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano
materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
2) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
3) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
Art. 4
(Funzioni della Regione,
delle Province e dei Comuni)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione
degli interventi oggetto della presente legge, in base ai criteri elencati nell’articolo
3;
b) approvazione del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all’articolo
6 ed effettuazione dei relativi controlli;
c) approvazione delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli
edifici di cui all’articolo 7;
d) definizione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi
di cui all’articolo 9 e agli incentivi di cui all’articolo 10;
e) formazione professionale degli operatori pubblici e privati per particolari
esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a svolgere
le attività di certificazione di cui all’articolo 6, anche in collaborazione
con le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
f) promozione e realizzazione di studi e ricerche inerenti le tematiche della
presente legge, nonchè di attività di sperimentazione di sistemi
edilizi a basso costo di costruzione;
g) svolgimento delle attività di cui all’articolo 10, comma 2,
del d.lgs. 192/2005;
h) promozione di concorsi di idee e progettazione, anche in collaborazione con
gli enti locali, per la realizzazione di interventi pubblici o privati, secondo
le tecniche ed i principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati nelle
linee guida di cui all’articolo 7.
2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito
dei propri piani e programmi;
b) verifica, attraverso l’espressione dei pareri di cui all’articolo
26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti urbanistici di cui
all’articolo 5;
c) formazione professionale degli operatori pubblici e privati nell’ambito
delle risorse ad esse assegnate, anche in collaborazione con le associazioni
di categoria e gli ordini professionali.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) l’adozione di strumenti urbanistici secondo le previsioni dell’articolo
5;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 10;
c) il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al fine
di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità
delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile
in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di rispettiva
proprietà.
Art. 5
(Sostenibilità ambientale
negli strumenti urbanistici)
1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati,
compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio
2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi
per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni
necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni
territoriali e urbane atti a garantire:
a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema
produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con
la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale
del territorio stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della
salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali,
anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione
di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento
e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero
la loro riorganizzazione e riqualificazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine territoriale
ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell’ambiente
dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti analisi di settore:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata
dalle relative rappresentazioni cartografiche;
b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare
riferimento all’uso di fonti rinnovabili;
c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative
rappresentazioni cartografiche;
d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.
3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni
progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse
naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.
Art. 6
(Certificazione di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici)
1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
è un sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia
l’edificio realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti
di cui all’articolo 7.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende
la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la
quale sono utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui
all’articolo 7 con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel
suddetto decreto.
3. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per
gli edifici esistenti sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle
linee-guida di cui all’articolo 7.
4. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del
soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla
progettazione e alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 5,
lettera b). Il certificato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi
all’esterno dell’edificio in un luogo facilmente visibile. Copia
del certificato è inviata a cura del professionista alla Regione ed al
Comune competente per territorio.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce
e aggiorna:
a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale
degli edifici, compresa la relativa modulistica e per l’effettuazione
dei controlli di cui al comma 6;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
6. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza
dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), e, ai fini
della verifica del loro operato, dispone annualmente, anche in collaborazione
con il Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione
sui progetti e sugli edifici in corso d’opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
Art. 7
(Linee guida)
1. La Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.
192/2005, le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale
degli edifici.
2. Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali, contengono
il sistema di valutazione della qualità ambientale ed energetica degli
interventi di edilizia sostenibile. Tale sistema è finalizzato, in particolare,
a certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi anche
ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, a definire le priorità
e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie minime
al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni
né l’accesso ai contributi e agli incentivi previsti dalla presente
legge.
3. Le linee guida sono suddivise in aree di valutazione che includono, in particolare,
quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni;
b) al risparmio delle risorse naturali;
c) alla riduzione dei carichi ambientali;
d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
e) alla qualità della gestione dell’edificio;
f) all’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.
4. Il sistema di valutazione definito nelle linee guida deve consentire l’attribuzione
di un punteggio di prestazione del singolo edificio che permetta una valutazione
finale del relativo livello di sostenibilità e a tal fine indica:
a) la prestazione minima di riferimento in base alle norme legislative e tecniche
vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che consenta
di definire le priorità all’interno delle diverse problematiche
ambientali considerate.
5. Le linee guida di cui al comma 1 contengono in particolare:
a) le indicazioni necessarie ad effettuare l’analisi del sito, comprendendo
l’analisi dei fattori climatici ed ambientali, nonché dei relativi
rischi;
b) i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli esempi
di possibili soluzioni tecniche;
c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione
delle procedure di verifica.
Art. 8
(Calcolo dei parametri edilizi)
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento regionale
14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), per le nuove costruzioni
e per la ristrutturazione degli edifici esistenti ai sensi della presente legge
non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici
e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime
previste dal codice civile:
a) il maggior spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri, siano
esse tamponature o muri portanti;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;
c) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento
dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica o finalizzati
alla captazione diretta dell’energia solare o alla realizzazione di sistemi
di ombreggiamento delle facciate nei mesi estivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) al computo delle variazioni delle altezze massime, nonché delle distanze
dai confini, dalle strade e tra edifici;
b) al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla
determinazione dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale
sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia degli
elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché
degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde
dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica
formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica anche ai fini del calcolo della volumetria
e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione,
nonché degli standard urbanistici.
5. Per beneficiare della deroga di cui al comma 1, il contenimento del consumo
energetico-ambientale è dimostrato nell’ambito della documentazione
tecnica richiesta per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio,
anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs 192/2005.
6. Ai fini del rilascio di titoli abilitativi edilizi, comunque denominati,
per interventi successivi da realizzare negli edifici costruiti o modificati
ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli spessori
e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici e sulle norme regolamentari degli enti
locali.
Art. 9
(Contributi regionali)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi:
a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili,
in misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e comunque
non superiore alla percentuale massima stabilita dalla Giunta regionale ai sensi
del comma 3, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e dei relativi
programmi di settore. Per la valutazione dei costi ammissibili si tiene conto
del prezzario regionale predisposto ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera a);
b) a soggetti pubblici e privati per sostenere gli oneri relativi al procedimento
di certificazione di cui all’articolo 6;
c) agli enti locali per la promozione dei concorsi di progettazione di cui all’articolo
4, comma 1, lettera h);
d) agli enti locali, fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per l’adozione
in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:
1) carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate in
particolare cave, impianti di smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto
rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali
di emissione elettromagnetica;
2) carta dei rischi ambientali naturali, nella quale sono rappresentate in particolare
la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;
3) carta dei fattori climatici, nella quale sono rappresentati in particolare
gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della
pluviometria, dell’umidità e dei venti;
4) carta del soleggiamento, nella quale sono rappresentate in particolare le
condizioni dei singoli comparti o quartieri, in base all’orientamento,
all’orografia, all’altezza degli edifici esistenti, con indicazioni
circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria
dell’irraggiamento;
5) carta dei regimi delle acque, nella quale sono individuati le sorgenti, i
pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica,
nonché evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali
e lo scorrimento delle acque profonde;
6) carta delle biomasse.
2. Per agevolare l’acquisto degli immobili oggetto della presente legge
mediante riduzione dei relativi oneri finanziari, la Regione istituisce altresì
un fondo di rotazione, anche tramite convenzioni con istituti di credito.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’erogazione
dei contributi di cui al comma 1 e per la costituzione e gestione del fondo
di cui al comma 2.
4. Nella concessione dei finanziamenti dell’Unione europea, statali e
regionali per la realizzazione o il recupero di immobili è attribuita
priorità agli interventi che rispondono ai criteri ed ai requisiti di
cui alla presente legge.
Art. 10
(Altri incentivi)
1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono prevedere
a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge
la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione
di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), nonché la concessione di incrementi percentuali delle
volumetrie utili ammissibili, sino ad un massimo del 15 per cento, negli edifici
a maggiori prestazioni energetico-ambientali.
2. I Comuni possono prevedere altre forme di incentivazione.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono in ogni caso proporzionati al livello
di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto e sono altresì
cumulabili con altri contributi previsti dalla presente legge.
4. Per favorire interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante
utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, gli incentivi economici e gli
incrementi volumetrici di cui al comma 1 possono essere aumentati del 50 per
cento.
Art. 11
(Sportello informativo)
1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità
energetico-ambientale, nonchè ai fini del rilascio della certificazione
di cui all’articolo 6, la Regione realizza e gestisce, con le modalità
stabilite dalla Giunta regionale, uno sportello informativo sull’edilizia
sostenibile, anche attraverso convenzioni con gli enti interessati che agiscono
sul territorio.
Art. 12
(Sanzioni)
1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo
6 decadono dall’accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti
per l’accreditamento medesimo ovvero qualora attestano falsamente la correttezza
della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale o la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Regione provvede alla revoca della certificazione
ed il Comune competente per territorio irroga una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente
alla realizzazione dei maggiori volumi ai sensi degli articoli 8 e 10.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono altresì revocati gli eventuali
contributi ed incentivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10.
Art. 13
(Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con
cadenza almeno biennale, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa
regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione
e sostegno dell’edilizia sostenibile che contenga risposte documentate
con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) tipologia e entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo
9, comma 1, lettere a), b) e c), nonché l’indicazione dei soggetti
beneficiari;
b) tipologia e numero degli strumenti cartografici adottati dagli enti locali
e finanziati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d);
c) modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all’articolo
9, comma 2, istituti di credito che hanno stipulato convenzioni con la Regione
per l’istituzione del medesimo fondo ed il numero e la tipologia dei soggetti
beneficiari;
d) tipologia e entità degli incentivi concessi dai Comuni ai sensi dell’articolo
10, nonché l’indicazione dei beneficiari;
e) in che misura la concessione dei suddetti contributi regionali ed incentivi
comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel
territorio marchigiano;
f) in quali provvedimenti relativi alla concessione dei finanziamenti statali,
regionali e dell’Unione europea per la realizzazione o il recupero di
immobili è stata riconosciuta priorità agli interventi che hanno
utilizzato tecniche di edilizia sostenibile;
g) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di
un numero di professionisti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici adeguato alle esigenze di mercato;
h) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione
sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle
che producono materiali e componenti per l’edilizia;
i) le eventuali criticità riscontrate nell’ attuazione della presente
legge e le possibili soluzioni.
Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale:
a) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici residenziali;
b) stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi
di cui all’articolo 9, nonché i criteri per l’adozione degli
incentivi di cui all’articolo 10;
c) predispone un programma per la formazione professionale ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera e).
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale:
a) predispone il capitolato tipo e il prezzario di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a);
b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui all’articolo
6, comma 5;
c) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici non residenziali.
Art. 15
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l’entità
della spesa sarà stabilita a decorrere dall’anno 2009 con le rispettive
leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle
UPB 4.26.03 e 4.26.04 del bilancio di previsione per l’anno 2009 e successivi,
a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione
del Programma operativo annuale (POA). La presente legge è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 17 giugno 2008.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17,
IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
La Direttiva n. 2006/32/CE del 5 aprile 2006 reca: “Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio”.
Nota all’art. 4, comma 1, lettera g)
Il testo del comma 2, dell’articolo 10 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
è il seguente:
“Art. 10 - (Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale) - Omissis.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi
finali dell’energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale
per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali
di riferimento;
b) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione
della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti
a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione
di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione,
di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare
che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento
degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta
di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi
di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia
nel settore civile.
Omissis.”
Nota all’art. 4, comma 2, lettera b)
Il testo dell’articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:
“Art. 26 - (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti
edilizi e delle relative varianti) - 1. Il Piano regolatore generale (P.R.G.),
adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico,
per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell’avvenuto deposito
è data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo del Comune e
sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale,
elevato a tre per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché
mediante l’affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito,
chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali
del P.R.G. adottato.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni
presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il
P.R.G. con le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni.
Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla
rielaborazione del P.R.G.
3. Nei trenta giorni successivi all’adozione definitiva, il P.R.G. è
trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità
del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali
e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni
e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.
4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato
provinciale per il territorio di cui all’articolo 55, entro centottanta
giorni dal ricevimento del P.R.G.; tale termine è ridotto a centoventi
giorni per i comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il
parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una
sola volta, quando l’Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o
integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti
o delle integrazioni.
5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale
provvede all’approvazione del P.R.G. entro sessanta giorni dal ricevimento
del parere stesso.
6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla
conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei
piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:
a) provvede all’approvazione del P.R.G. in adeguamento al parere della
Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto
termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;
b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, controdeduce, con deliberazione
consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.
7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta
provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere
si intende favorevole.
8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo
espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale
provvede all’approvazione del P.R.G. conformemente al suddetto parere.
Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione
del Piano.
9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il P.R.G. con
il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è
tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del P.R.G.
approvato.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti
agli strumenti urbanistici generali comunali.
11. La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi precedenti
sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:
a) in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non rientrano
nella procedura abbreviata di cui all’articolo 15, comma 5;
b) relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico,
di cui all’articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell’articolo
4.
12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai
parametri urbanistico - edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale
e dall’articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con D.P.G.R.
14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere
della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno
determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta
provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine
il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una
sola volta, quando l’Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed
integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti
o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale
provvede all’approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti
entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune
provvede alla rielaborazione delle norme difformi.”
Nota all’art. 5, comma 1
La l.r. 5 agosto 1992, n. 34 reca: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica
e di assetto del territorio”.
Nota all’art. 6, comma 2
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Nota all’art. 7, comma 2
Il testo dell’articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
è il seguente:
“Art. 4 - (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo
e requisiti della prestazione energetica) - 1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti
del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato
«B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda
per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione
artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata
e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie
di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato
«B» e della destinazione d’uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli
impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni
e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
acquisita 1’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie
l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio
nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.”,
Nota all’art. 8, comma 1
Il testo dell’articolo 13 del regolamento regionale 14 settembre 1989,
n. 23 (Regolamento edilizio tipo) è Il seguente:
“Art. 13 - (Definizione degli indici e parametri) - 1. Gli indici e i
parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente:
a) Superficie territoriale (ST).
È l’area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo,
comprendente le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e le aree
destinate all’edificazione.
b) Superficie fondiaria (SF).
È l’area destinata all’edificazione, che risulta dalla ST
sottraendo le superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
c) Superficie utile lorda (SUL).
È la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell’edificio,
comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo “bow window”,
scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché
il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile (come indicato alla successiva
lettera t).
Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al
50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato
(come definito alla successiva lettera u).
Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:
· i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera
u);
· i porticati pubblici o d’uso pubblico;
· i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del
tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura,
locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne
fumarie;
· scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi
rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte.
d) Volume (V).
È la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l’altezza
dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del
piano superiore.
Per l’ultimo piano, l’altezza è quella compresa tra la quota
di calpestio e l’intradosso del solaio piano o, per coperture a falde,
l’altezza media dell’intradosso relativa alla superficie lorda computata.
e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT).
È il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata
zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
f) Indice di utilizzazione territoriale (UT).
È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile
in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
g) Indice di fabbricabilità fondiaria(IF).
È il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).
h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF).
È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria
(SF).
i) Superficie coperta (SC).
È la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.
l) Indice di copertura (IC).
È il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria
(SF).
m) Altezza delle fronti (H).
È l’altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere
scomposto l’edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura
computando i corpi arretrati qualora non compresi. La linea di terra è
definita dall’intersezione della parete del prospetto con il piano stradale
o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva.
La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall’intersezione
della parete del prospetto con il piano corrispondente allo estradosso del solaio
di copertura; nel caso di copertura a falde, dall’intersezione della parete
di prospetto con il piano corrispondente all’estradosso della falda di
copertura. Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici,
la misura dell’altezza non tiene conto del vano scala, dell’ascensore
e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di
lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché
gli eccessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non
siano di larghezza superiore a m.3.
n) Altezza massima degli edifici (H MAX).
È la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può
essere scomposto l’edificio, misurate come alla precedente lettera m).
Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna,
sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente
all’intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente
all’estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi
di ml. 1,80 l’altezza così misurata; in caso diverso l’altezza
massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1, 2, 3 e 4).
Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti,
l’altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5
e 6).
Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l’altezza
massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più
ristrettive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a
valle dei prospetti, con un massimo assoluto di ml. 2,00 (v. figura 7).
o) Distacco tra gli edifici (DF).
È la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi
di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di
cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza.
Due pareti si intendono prospicienti quando l’angolo formato dal prolungamento
delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione
è superiore a ¼ della distanza minima tra le pareti stesse.
Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni
arretramento.
p) Distacco dai confini (DC).
È la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio
e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.
Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà
esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi,
anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature
individuata negli strumenti urbanistici.
q) Distanza dalle strade (DS).
È la distanza tra le proiezione verticale della parete dell’edificio
ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche
di parcheggio e di arredo stradale.
r) Spazi interni agli edifici.
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una
lunghezza superiore ai ¾ del perimetro, così suddivise:
· patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un
solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con
normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore
a m. 4,00;
· cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo
articolo 81, comma 1;
· chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo
articolo 81, comma 3.
s) Numero dei piani.
È il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale
piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o
agibile.
t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile.
Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura
dell’ultimo piano e le falde del tetto.
Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando
destinato ad abitazione presenti un’altezza sufficiente per ottenere l’abitabilità,
ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
luglio 1975, n. 190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile
(e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) quando l’altezza
netta interna misurata dal piano del pavimento alla linea di colmo o comunque
nel punto più alto, all’intradosso del solaio, è superiore
al ml. 1,50.
u) Piano interrato e piano seminterrato.
Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell’edificio e
parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese
al di sotto della linea di terra è superiore al 50 % della superficie
totale delle stesse pareti perimetrali.
Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell’edificio quando
le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra, salvo
le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e
pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra.
Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per
la posizione su terreni in forte pendenza e per l’articolazione volumetrica
nell’attacco a terra, ai fini dell’individuazione delle parti interrate
e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente
da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v. figura 8).
v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA).
È la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione,
misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
z) Superficie complessiva (SC).
La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile
abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a
servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).
Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
1) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni,
centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
2) autorimesse singole e collettive;
3) androni di ingresso e porticati liberi;
4) logge e balconi.
I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva
qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.
aa) Fronte dell’edificio.
Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio
indipendentemente dall’andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano,
e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti
estremi dell’intero prospetto.
bb) Fabbricato o edificio.
Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più
svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre
costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità,
dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla
via e abbia una o più scale autonome.
Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato
destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non
residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato
esclusivamente prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.
cc) Ampliamento.
Si intende l’ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di
abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.
dd) Abitazione, stanza, vano.
1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche
un solo vano utile, destinato all’abitare per famiglia, che disponga di
un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza;
2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti
(in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La
parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come
divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni,
non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro;
3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione,
che abbia luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere
almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.), nonché
la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui
sopra;
4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati
ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando
manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.
Nota all’art. 8, comma 5
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Note all’art. 10, comma 1
Il testo degli articoli 16 e 17 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A)
è il seguente:
“Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 61, comma 2).
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso
di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo
le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta
al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale
della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con
le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione
delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto
del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
della costruzione.
4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali,
in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano
i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture
e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere,
delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali
e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni
e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente
dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia
agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende
una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie
delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come
individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso
di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare
che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
“Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo
1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge
n. 662 del 1996, art. 2, comma 60).
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo
18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a
quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9
maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore
al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere
di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato
il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole
opere di urbanizzazione.”
Nota all’art. 14, comma 1
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
· Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 150 dell’
11 gennaio 2007;
· Relazione della IV Commissione permanente in data 12 marzo 2008;
· Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente in data
7 maggio 2008;
· Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data
8 maggio 2008;
· Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 10 giugno 2008, n. 104.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
Altri Articoli del provvedimento
Norme per l'edilizia sostenibileArticolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 4 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 5 - Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Articolo 6 - Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
Articolo 7 - Linee guida
Articolo 8 - Calcolo dei parametri edilizi
Articolo 9 - Contributi regionali
Articolo 10 - Altri incentivi
Articolo 11 - Sportello informativo
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Clausola valutativa
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie
Nota a verbale - Note agli articoli