Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 17/6/2008 n. 14

Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 4

Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni

Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai criteri elencati nell’articolo 3;
b) approvazione del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all’articolo 6 ed effettuazione dei relativi controlli;
c) approvazione delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 7;
d) definizione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi di cui all’articolo 9 e agli incentivi di cui all’articolo 10;
e) formazione professionale degli operatori pubblici e privati per particolari esigenze di rilievo regionale, nonché dei soggetti accreditati a svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 6, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
f) promozione e realizzazione di studi e ricerche inerenti le tematiche della presente legge, nonchè di attività di sperimentazione di sistemi edilizi a basso costo di costruzione;
g) svolgimento delle attività di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 192/2005;
h) promozione di concorsi di idee e progettazione, anche in collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di interventi pubblici o privati, secondo le tecniche ed i principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati nelle linee guida di cui all’articolo 7.
2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) incentivazione degli interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi;
b) verifica, attraverso l’espressione dei pareri di cui all’articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), degli strumenti urbanistici di cui all’articolo 5;
c) formazione professionale degli operatori pubblici e privati nell’ambito delle risorse ad esse assegnate, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali.
3. I Comuni esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) l’adozione di strumenti urbanistici secondo le previsioni dell’articolo 5;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 10;
c) il controllo sugli interventi edilizi di cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali.
4. La Regione e gli enti locali applicano le tecniche di edilizia sostenibile in caso di realizzazione o completa ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà.

Altri Articoli del provvedimento

Norme per l'edilizia sostenibile
Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 4 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 5 - Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Articolo 6 - Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
Articolo 7 - Linee guida
Articolo 8 - Calcolo dei parametri edilizi
Articolo 9 - Contributi regionali
Articolo 10 - Altri incentivi
Articolo 11 - Sportello informativo
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Clausola valutativa
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie
Nota a verbale - Note agli articoli