Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 17/6/2008 n. 14

Norme per l'edilizia sostenibile

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici residenziali;
b) stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 9, nonché i criteri per l’adozione degli incentivi di cui all’articolo 10;
c) predispone un programma per la formazione professionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e).
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) predispone il capitolato tipo e il prezzario di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui all’articolo 6, comma 5;
c) adotta le linee guida di cui all’articolo 7 per gli edifici non residenziali.


Altri Articoli del provvedimento

Norme per l'edilizia sostenibile
Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 4 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 5 - Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Articolo 6 - Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
Articolo 7 - Linee guida
Articolo 8 - Calcolo dei parametri edilizi
Articolo 9 - Contributi regionali
Articolo 10 - Altri incentivi
Articolo 11 - Sportello informativo
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Clausola valutativa
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie
Nota a verbale - Note agli articoli