Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 17/6/2008 n. 14

Norme per l'edilizia sostenibile

Nota a verbale

Note agli articoli

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.


NOTE

Nota all’art. 1, comma 1
La Direttiva n. 2006/32/CE del 5 aprile 2006 reca: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio”.

Nota all’art. 4, comma 1, lettera g)
Il testo del comma 2, dell’articolo 10 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) è il seguente:
“Art. 10 - (Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale) - Omissis.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell’energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore civile.
Omissis.”

Nota all’art. 4, comma 2, lettera b)
Il testo dell’articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il seguente:
“Art. 26 - (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti) - 1. Il Piano regolatore generale (P.R.G.), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l’affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del P.R.G. adottato.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il P.R.G. con le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del P.R.G.
3. Nei trenta giorni successivi all’adozione definitiva, il P.R.G. è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.
4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui all’articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del P.R.G.; tale termine è ridotto a centoventi giorni per i comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, quando l’Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni.
5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all’approvazione del P.R.G. entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.
6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:
a) provvede all’approvazione del P.R.G. in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;
b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, controdeduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.
7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende favorevole.
8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede all’approvazione del P.R.G. conformemente al suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.
9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il P.R.G. con il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del P.R.G. approvato.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.
11. La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi precedenti sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:
a) in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non rientrano nella procedura abbreviata di cui all’articolo 15, comma 5;
b) relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all’articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell’articolo 4.
12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico - edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall’articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con D.P.G.R. 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una sola volta, quando l’Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all’approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione delle norme difformi.”
Nota all’art. 5, comma 1
La l.r. 5 agosto 1992, n. 34 reca: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”.

Nota all’art. 6, comma 2
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Nota all’art. 7, comma 2
Il testo dell’articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) è il seguente:
“Art. 4 - (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica) - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.”,

Nota all’art. 8, comma 1
Il testo dell’articolo 13 del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo) è Il seguente:
“Art. 13 - (Definizione degli indici e parametri) - 1. Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente:
a) Superficie territoriale (ST).
È l’area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all’edificazione.
b) Superficie fondiaria (SF).
È l’area destinata all’edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
c) Superficie utile lorda (SUL).
È la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell’edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo “bow window”, scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile (come indicato alla successiva lettera t).
Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito alla successiva lettera u).
Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:
· i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u);
· i porticati pubblici o d’uso pubblico;
· i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;
· scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte.
d) Volume (V).
È la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l’altezza dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.
Per l’ultimo piano, l’altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l’intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l’altezza media dell’intradosso relativa alla superficie lorda computata.
e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT).
È il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
f) Indice di utilizzazione territoriale (UT).
È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
g) Indice di fabbricabilità fondiaria(IF).
È il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).
h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF).
È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF).
i) Superficie coperta (SC).
È la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.
l) Indice di copertura (IC).
È il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF).
m) Altezza delle fronti (H).
È l’altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l’edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi. La linea di terra è definita dall’intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva. La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall’intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente allo estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall’intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all’estradosso della falda di copertura. Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la misura dell’altezza non tiene conto del vano scala, dell’ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché gli eccessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m.3.
n) Altezza massima degli edifici (H MAX).
È la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l’edificio, misurate come alla precedente lettera m).
Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all’intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all’estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml. 1,80 l’altezza così misurata; in caso diverso l’altezza massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1, 2, 3 e 4).
Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l’altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6).
Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più ristrettive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di ml. 2,00 (v. figura 7).
o) Distacco tra gli edifici (DF).
È la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza.
Due pareti si intendono prospicienti quando l’angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a ¼ della distanza minima tra le pareti stesse.
Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento.
p) Distacco dai confini (DC).
È la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.
Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici.
q) Distanza dalle strade (DS).
È la distanza tra le proiezione verticale della parete dell’edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale.
r) Spazi interni agli edifici.
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai ¾ del perimetro, così suddivise:
· patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00;
· cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 1;
· chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 3.
s) Numero dei piani.
È il numero dei piani fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile.
t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile.
Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto.
Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti un’altezza sufficiente per ottenere l’abitabilità, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) quando l’altezza netta interna misurata dal piano del pavimento alla linea di colmo o comunque nel punto più alto, all’intradosso del solaio, è superiore al ml. 1,50.
u) Piano interrato e piano seminterrato.
Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell’edificio e parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 % della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.
Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell’edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra.
Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l’articolazione volumetrica nell’attacco a terra, ai fini dell’individuazione delle parti interrate e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v. figura 8).
v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA).
È la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
z) Superficie complessiva (SC).
La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).
Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
1) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
2) autorimesse singole e collettive;
3) androni di ingresso e porticati liberi;
4) logge e balconi.
I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.
aa) Fronte dell’edificio.
Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall’andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell’intero prospetto.
bb) Fabbricato o edificio.
Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.
Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.
cc) Ampliamento.
Si intende l’ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.
dd) Abitazione, stanza, vano.
1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all’abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza;
2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro;
3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;
4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

Nota all’art. 8, comma 5
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Note all’art. 10, comma 1
Il testo degli articoli 16 e 17 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A) è il seguente:
“Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2).
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
“Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60).
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.”

Nota all’art. 14, comma 1
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
· Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 150 dell’ 11 gennaio 2007;
· Relazione della IV Commissione permanente in data 12 marzo 2008;
· Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente in data 7 maggio 2008;
· Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 8 maggio 2008;
· Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 2008, n. 104.


b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:

SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO


Altri Articoli del provvedimento

Norme per l'edilizia sostenibile
Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 4 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 5 - Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Articolo 6 - Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
Articolo 7 - Linee guida
Articolo 8 - Calcolo dei parametri edilizi
Articolo 9 - Contributi regionali
Articolo 10 - Altri incentivi
Articolo 11 - Sportello informativo
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Clausola valutativa
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie
Nota a verbale - Note agli articoli