Legge Regionale Marche 17/6/2008 n. 14
Articolo 5
Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
1. I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane atti a garantire:a) l’ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, i piani prevedono strumenti di indagine territoriale ed ambientale, aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredati dalle seguenti analisi di settore:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili;
c) analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche;
d) analisi delle risorse e delle produzioni locali.
3. I piani ed i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.
Altri Articoli del provvedimento
Norme per l'edilizia sostenibileArticolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 4 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
Articolo 5 - Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Articolo 6 - Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
Articolo 7 - Linee guida
Articolo 8 - Calcolo dei parametri edilizi
Articolo 9 - Contributi regionali
Articolo 10 - Altri incentivi
Articolo 11 - Sportello informativo
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Clausola valutativa
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie
Nota a verbale - Note agli articoli
