Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 21
Sanzioni amministrative pecuniarie
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Comune territorialmente competente, nell’esercizio delle funzioni
di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione,
di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive,
delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione
di cui all’articolo 1 della legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le
seguenti sanzioni:
a) esercizio, anche occasionale, di una attività ricettiva senza autorizzazione,
soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
5.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio;
b) mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione o delle tabelle
prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro
50,00 a euro 500,00;
c) mancata esposizione dei cartelli indicanti il piano di emergenza con relative
vie di fuga, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00
a euro 250,00;
d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente
articolo 18, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00
a euro 1.500,00;
e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, soggetta al pagamento
della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
f) superamento, in forma permanente, della capacità ricettiva autorizzata,
eccezion fatta per le strutture ricettive all’aperto, soggetta al pagamento
della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni posto
letto in più;
g) mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo
di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, soggetta al pagamento
della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
h) inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, soggetta al
pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
i) mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione,
soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00;
j) attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero
pubblicamente con ogni altro mezzo, di un’attrezzatura non corrispondente
a quella realmente posseduta o una denominazione o una classificazione diversa
da quella approvata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da
euro 200,00 a euro 500,00;
k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al
pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
l) mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici di cui
al successivo articolo 22, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa
da euro 250,00 a euro 1.500,00;
m) accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero
di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, soggetta
al pagamento della sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona per
giorno.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione