Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 11

Dipendenze

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo I - Classificazione

Dipendenze

1. L’attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale, anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo, garantendo la riservatezza e la sicurezza dell’ospite. Le dipendenze possono essere anche ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale. Le dipendenze delle strutture ricettive di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 della presente legge devono essere ubicate all’interno dell’area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale o nelle immediate vicinanze. Le dipendenze devono essere adeguatamente riconoscibili e sono classificate sulla base dei requisiti previsti nel Disciplinare della Classificazione e devono esporre la targa di classificazione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione

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