Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 12
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo I - Classificazione
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
1. Ai fini della classificazione, i requisiti minimi delle strutture ricettive
alberghiere sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a otto camere e/o suite e/o unità
abitative con esclusione delle dipendenze;
b) attrezzature e servizi previsti nel Disciplinare della Classificazione.
2. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti
e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione. Ai fini
della classificazione, gli alberghi e i motel sono contrassegnati con cinque,
quattro, tre, due e una stella; i villaggi–albergo e le residenze turistico–alberghiere
sono contrassegnati con cinque, quattro, tre e due stelle.
3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva
“lusso” quando presentano gli standard aggiuntivi indicati nel Disciplinare
della Classificazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione