Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6
Articolo 13
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo I - Classificazione
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
1. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni edilizie,
urbanistiche, igienico–sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi in
vigore, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 3.
2. Ferma restando la disciplina prevista dalle relative leggi e regolamenti
attuativi per le strutture di cui all’articolo 5, commi 10, 11 e 12, le
strutture ricettive di cui all’articolo 5, commi 8 e 9 debbono essere
realizzate in immobili destinati a civile abitazione.
3. Ai fini della classificazione, ad esclusione delle strutture di cui ai commi
10,11 e 12 dell’art.5, tutte le strutture di cui al presente articolo
devono possedere i requisiti e fornire i servizi minimi previsti nel Disciplinare
della Classificazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive allaperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 9 - Residenze depoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive allaperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dellautorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione