Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 13

Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Capo I - Classificazione

Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere

1. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico–sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi in vigore, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 3.
2. Ferma restando la disciplina prevista dalle relative leggi e regolamenti attuativi per le strutture di cui all’articolo 5, commi 10, 11 e 12, le strutture ricettive di cui all’articolo 5, commi 8 e 9 debbono essere realizzate in immobili destinati a civile abitazione.
3. Ai fini della classificazione, ad esclusione delle strutture di cui ai commi 10,11 e 12 dell’art.5, tutte le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti e fornire i servizi minimi previsti nel Disciplinare della Classificazione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione

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