Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 6

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Articolo 4

Definizioni e caratteristiche

TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE
Capo I - Strutture ricettive alberghiere

Definizioni e caratteristiche

1. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motel;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico–alberghiere.
2. Sono ALBERGHI le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di essi, che forniscono alloggio, ed eventualmente ristorazione ed altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative; queste ultime sono consentite nella misura massima del quaranta per cento della ricettività totale.
3. Sono MOTEL gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di primo intervento e di assistenza meccanica e di rifornimento carburanti.
4. Sono VILLAGGI-ALBERGO le strutture ricettive che, in un’unica area o complesso, forniscono agli utenti alloggio in camere e/o suite e/o unità abitative dislocate anche in più stabili, con servizi centralizzati. Devono essere dotati di specifiche attrezzature, aree attrezzate e di animazione per lo svago e l’intrattenimento degli ospiti. Possono utilizzare la denominazione di “Hotel Club” o “Villaggio Club” quando offrono il servizio all inclusive. I Villaggi Albergo composti da una prevalenza di unità abitative devono al loro interno disporre di servizi in grado di offrire agli ospiti la fornitura di generi alimentari e la ristorazione.
5. Sono RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE le strutture ricettive, aperte al pubblico e a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative con servizi accessori ed eventualmente ristorazione. E’ consentita anche la presenza di unità abitative senza angolo cottura e/o suite e/o camere nella misura massima del quaranta per cento del numero delle camere autorizzate.
Possono utilizzare la denominazione di “Residence” o “Aparthotel”.
6. Per “gestione unitaria” si intende la gestione che fa capo al soggetto che fornisce i servizi principali di alloggio. Nell’ambito della gestione unitaria è consentito l’affidamento ad altro soggetto della fornitura di servizi accessori a quelli di alloggio, purché lo stesso sia in possesso di relativa autorizzazione e sia stipulata apposita convenzione. Resta in capo al gestore principale la responsabilità dell’attività complessiva, nonché il mantenimento degli standard relativi al livello della classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
7. E’ consentito, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari con l’obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Carta dei Servizi Turistici
Articolo 3 - Attività ricettiva
Articolo 4 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 5 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 6 - Definizioni e caratteristiche
Articolo 7 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
Articolo 8 - Sorveglianza e assicurazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 9 - Residenze d’epoca e ospitalità diffusa
Articolo 10 - Nozione e competenza
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere
Articolo 13 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
Articolo 14 - Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
Articolo 15 - Procedura
Articolo 16 - Vicende modificative dell’autorizzazione e della classificazione
Articolo 17 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
Articolo 18 - Periodi di apertura delle strutture ricettive
Articolo 19 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive
Articolo 20 - Chiusura delle strutture ricettive
Articolo 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 22 - Registrazione delle persone alloggiate
Articolo 23 - Vigilanza e informazione
Articolo 24 - Disciplinare della classificazione
Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26 - Pubblicazione