Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/7/2007 n. 23

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Articolo 18

Norma transitoria

Norma transitoria

1. La misura di cui all’articolo 5 trova applicazione a partire dall’anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai Comuni, nell’ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell’anno precedente.
2. Fino alla istituzione delle Autorità d’Ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l’addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall’articolo 205 del medesimo d.lgs 152/2006.
3. La Giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di vigenza della legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino alla definizione degli standard tecnico – operativi di cui all’articolo 4 della presente legge, per scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, si intendono i materiali non più riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia.
5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al comma 3 devono:
a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di produzione o di consumo;
b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in procedura ordinaria;
c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni nel caso in cui si operi in procedura semplificata.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto del tributo
Articolo 2 - Soggetti del tributo
Articolo 3 - Base imponibile e determinazione del tributo
Articolo 4 - Pagamento del tributo in misura ridotta
Articolo 5 - Modulazione dell’importo del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
Articolo 6 - Modalità di riscossione e versamento
Articolo 7 - Presentazione della dichiarazione
Articolo 8 - Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie
Articolo 9 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Articolo 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti
Articolo 11 - Presunzione
Articolo 12 - Riscossione coattiva
Articolo 13 - Decadenza
Articolo 14 - Anagrafe delle discariche a fini tributari
Articolo 15 - Quota di gettito riservata alle Province
Articolo 16 - Quota di gettito per Programmi Ambientali
Articolo 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico
Articolo 18 - Norma transitoria
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Norma finanziaria
Allegato A - Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Sorry. No data so far.