Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/7/2007 n. 23

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Articolo 12

Riscossione coattiva

Riscossione coattiva

1. La Provincia procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 7, LR28/6/2011, n. 15.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto del tributo
Articolo 2 - Soggetti del tributo
Articolo 3 - Base imponibile e determinazione del tributo
Articolo 4 - Pagamento del tributo in misura ridotta
Articolo 5 - Modulazione dell’importo del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
Articolo 6 - Modalità di riscossione e versamento
Articolo 7 - Presentazione della dichiarazione
Articolo 8 - Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie
Articolo 9 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Articolo 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti
Articolo 11 - Presunzione
Articolo 12 - Riscossione coattiva
Articolo 13 - Decadenza
Articolo 14 - Anagrafe delle discariche a fini tributari
Articolo 15 - Quota di gettito riservata alle Province
Articolo 16 - Quota di gettito per Programmi Ambientali
Articolo 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico
Articolo 18 - Norma transitoria
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Norma finanziaria
Allegato A - Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

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