Legge Regionale Liguria 3/7/2007 n. 23
Articolo 6
Modalità di riscossione e versamento
Modalità di riscossione e versamento
1. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al comma 2.2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto del tributoArticolo 2 - Soggetti del tributo
Articolo 3 - Base imponibile e determinazione del tributo
Articolo 4 - Pagamento del tributo in misura ridotta
Articolo 5 - Modulazione dellimporto del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
Articolo 6 - Modalità di riscossione e versamento
Articolo 7 - Presentazione della dichiarazione
Articolo 8 - Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie
Articolo 9 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Articolo 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti
Articolo 11 - Presunzione
Articolo 12 - Riscossione coattiva
Articolo 13 - Decadenza
Articolo 14 - Anagrafe delle discariche a fini tributari
Articolo 15 - Quota di gettito riservata alle Province
Articolo 16 - Quota di gettito per Programmi Ambientali
Articolo 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico
Articolo 18 - Norma transitoria
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Norma finanziaria
Allegato A - Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi