Legge Regionale Liguria 3/7/2007 n. 23
Articolo 5
Modulazione dellimporto del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
Modulazione dell’importo del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
1. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’articolo 205 del d. lgs. 152/2006, viene applicata l’addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 205.
2. L’accertamento sulle quote di raccolta differenziata è effettuato su base annua dall’Osservatorio Regionale di cui all’articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province in base all’articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001 n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del comma 3.
3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell’anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell’ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell’anno precedente.
4. La Giunta regionale, sulla base dell’accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.
5. Ai Comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l’addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere.
6. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e modalità applicative per le attività previste nel presente articolo.7. A decorrere dalla data di costituzione delle Autorità d’Ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, le attività poste in capo ai Comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalle suddette Autorità d’Ambito.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto del tributoArticolo 2 - Soggetti del tributo
Articolo 3 - Base imponibile e determinazione del tributo
Articolo 4 - Pagamento del tributo in misura ridotta
Articolo 5 - Modulazione dellimporto del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
Articolo 6 - Modalità di riscossione e versamento
Articolo 7 - Presentazione della dichiarazione
Articolo 8 - Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie
Articolo 9 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Articolo 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti
Articolo 11 - Presunzione
Articolo 12 - Riscossione coattiva
Articolo 13 - Decadenza
Articolo 14 - Anagrafe delle discariche a fini tributari
Articolo 15 - Quota di gettito riservata alle Province
Articolo 16 - Quota di gettito per Programmi Ambientali
Articolo 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico
Articolo 18 - Norma transitoria
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Norma finanziaria
Allegato A - Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi