Legge Regionale Liguria 3/7/2007 n. 23
Articolo 13
Decadenza
Decadenza
1. L’accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all’articolo 7.2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.
3. In caso di presentazione dell’istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto del tributoArticolo 2 - Soggetti del tributo
Articolo 3 - Base imponibile e determinazione del tributo
Articolo 4 - Pagamento del tributo in misura ridotta
Articolo 5 - Modulazione dellimporto del tributo in funzione dei risultati diraccolta differenziata dei rifiuti urbani
Articolo 6 - Modalità di riscossione e versamento
Articolo 7 - Presentazione della dichiarazione
Articolo 8 - Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie
Articolo 9 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie
Articolo 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti
Articolo 11 - Presunzione
Articolo 12 - Riscossione coattiva
Articolo 13 - Decadenza
Articolo 14 - Anagrafe delle discariche a fini tributari
Articolo 15 - Quota di gettito riservata alle Province
Articolo 16 - Quota di gettito per Programmi Ambientali
Articolo 17 - Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico
Articolo 18 - Norma transitoria
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Norma finanziaria
Allegato A - Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi