Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17
Articolo 22
Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono
inseriti i seguenti:
“Art. 31 bis - Offerte anomale.
1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate
di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori
pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso,
di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata
ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità
in contraddittorio con l’interessato, secondo i criteri e le procedure
di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.
2. Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione
appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.
3. In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo
87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni
le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezziario regionale dei lavori
pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria
di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2.
Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità
delle offerte.
1. Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le province
sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte
con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per
la verifica delle offerte anormalmente basse.
2. I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella
seguente composizione:
a) un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;
c) due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione nazionale
dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;
d) un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione
nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.
3. Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento,
il quale vi partecipa senza diritto di voto.
4. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né
possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento
si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall’articolo
51 del codice di procedura civile.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione
e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione
di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano
attenersi ai fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa.
6. Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni
appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante
l’organo competente in base alla normativa vigente.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"Articolo 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 3 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 5 - Modifica allarticolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 6 - Modifica allarticolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 8 - Modifica allarticolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 10 - Modifica allarticolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 12 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 13 - Modifica allarticolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 17 - Modifica allarticolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 18 - Modifica allarticolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 19 - Modifica allarticolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 20 - Modifica allarticolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 25 - Inserimento dellarticolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 27 - Modifica allarticolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 29 - Modifica allarticolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 32 - Inserimento del Capo VII bis
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 35 - Modifica allarticolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica allarticolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dellarticolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dellarticolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica allarticolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 44 - Modifica allarticolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
