Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17

Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Articolo 24

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché” sono soppresse;
b) le parole: “purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che detti interventi e lavori complementari:
1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;
3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;
4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “per la pubblica incolumità” sono inserite le seguenti: “ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica”;
b) le parole: “intrapresi nell’urgenza” sono soppresse;
c) dopo le parole: “non sia superiore a 400.000,00 euro” sono, infine, aggiunte le seguenti: “qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica”.
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole “di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro” e al comma 6 del medesimo articolo le parole “750.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “1.000.000,00 di euro”.
5. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte” sono soppresse.
6. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza” sono inserite le seguenti: “non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa”;
b) le parole: “ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell’anno determinati o entro termini ristretti” sono soppresse.
7. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.
8. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “sanitario o della sicurezza” sono inserite le seguenti: “dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica”;
b) le parole: “che richiedono un rapporto fiduciario con l’appaltatore” sono sostituite dalla seguenti: “quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati”.
9. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.
10. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:
“3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a).”.
11. Dopo il comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:
“7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis.”.

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Articolo 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 12 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 13 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 19 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 20 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 27 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 29 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 32 - Inserimento del Capo VII bis
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 35 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica all’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica all’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 44 - Modifica all’articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

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