Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17
Articolo 24
Modifiche allarticolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale
7 novembre 2003, n. 27 le parole: “per tutti gli interventi di importo
inferiore a 300.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “interventi
di importo inferiore a 500.000,00 euro”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale
n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo
di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché”
sono soppresse;
b) le parole: “purché detti interventi e lavori vengano affidati
al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione
che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata,
in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro” sono sostituite
dalle seguenti: “a condizione che detti interventi e lavori complementari:
1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto
principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure,
quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto
iniziale;
3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;
4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il
cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “per la pubblica incolumità” sono inserite
le seguenti: “ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica”;
b) le parole: “intrapresi nell’urgenza” sono soppresse;
c) dopo le parole: “non sia superiore a 400.000,00 euro” sono, infine,
aggiunte le seguenti: “qualora permanga l’urgenza di intervenire
a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica”.
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole
“di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro” sono sostituite
dalle parole “di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro”
e al comma 6 del medesimo articolo le parole “750.000,00 euro” sono
sostituite dalle parole “1.000.000,00 di euro”.
5. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale
n. 27/2003 le parole: “o per la cui natura non è possibile promuovere
il concorso di pubbliche offerte” sono soppresse.
6. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale
n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza”
sono inserite le seguenti: “non prevedibile da parte dell’amministrazione
procedente, né addebitabile alla stessa”;
b) le parole: “ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell’anno
determinati o entro termini ristretti” sono soppresse.
7. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n.
27/2003 è soppressa.
8. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale
n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “sanitario o della sicurezza” sono inserite le
seguenti: “dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità
o di salvaguardia della salute pubblica”;
b) le parole: “che richiedono un rapporto fiduciario con l’appaltatore”
sono sostituite dalla seguenti: “quando la peculiarità dei manufatti
renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici
determinati”.
9. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n.
27/2003 è soppressa.
10. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003
è inserito il seguente:
“3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato
che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui
al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi
di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1,
lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti
alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere
invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione
è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera
a).”.
11. Dopo il comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003
è inserito il seguente:
“7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara
informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione
della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre
fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis.”.
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Articolo 27 - Modifica allarticolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 29 - Modifica allarticolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 35 - Modifica allarticolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica allarticolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dellarticolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dellarticolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica allarticolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 44 - Modifica allarticolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
