Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17
Articolo 16
Modifiche allarticolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27 è sostituito dal seguente:
“1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente
o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura
regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza
sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito,
ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente
nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi,
quando convocata.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è
sostituito dal seguente:
“2. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione
dei progetti disposta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico,
e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante
la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche
disposizioni di legge.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è
sostituito dal seguente:
“3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione
dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’accertamento della
conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune
interessato.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n.
27/2003 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza
regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste
dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:
a) non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico
comunale;
b) non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico.
3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti
di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se
ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano
in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16
del DPR n. 327 del 2001.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"Articolo 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 6 - Modifica allarticolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 9 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 11 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 13 - Modifica allarticolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 17 - Modifica allarticolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 18 - Modifica allarticolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 19 - Modifica allarticolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 20 - Modifica allarticolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 25 - Inserimento dellarticolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 27 - Modifica allarticolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 29 - Modifica allarticolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 32 - Inserimento del Capo VII bis
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 35 - Modifica allarticolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica allarticolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dellarticolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dellarticolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica allarticolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 44 - Modifica allarticolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
