Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17

Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Articolo 15

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n.
27/2003 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore. 2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale.
2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 3 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 9 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 12 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 13 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 19 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 20 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 25 - Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 27 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 29 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 32 - Inserimento del Capo VII bis
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 35 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica all’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica all’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 44 - Modifica all’articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"