Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17
Articolo 1
Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 l’espressione “non ricompresi fra le infrastrutture strategiche,
i progetti di” è sostituita dalla seguente: “con esclusione
dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni
statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli”.
2. Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere,
ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili
(RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;”.
3. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale n. 27/2003 è abrogato.
4. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte,
di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le
disposizioni dell’articolo 25 della presente legge;”.
5. Al numero 4 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale n. 27/2003, le parole: “alla lettera b) del comma 2 dell’articolo
2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori
pubblici” ” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo
32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ”.
6. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n.
27/2003, è sostituita dalla seguente:
“c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per
cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente
agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;”.
7. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 sono inserite le seguenti:
“d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui
alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio
Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni
in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed
individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge
5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione
dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito
territoriale ottimale individuate dalla legge medesima; d ter) i lavori realizzati
dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti
dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione
e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente
legge e alla vigente normativa statale.”.
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Articolo 13 - Modifica allarticolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 17 - Modifica allarticolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 18 - Modifica allarticolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 19 - Modifica allarticolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 20 - Modifica allarticolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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Articolo 26 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 27 - Modifica allarticolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 29 - Modifica allarticolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 32 - Inserimento del Capo VII bis
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 35 - Modifica allarticolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica allarticolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dellarticolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dellarticolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica allarticolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 44 - Modifica allarticolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
