Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/2/2007 n. 5
Articolo 60
Autorita competente al rilascio dellautorizzazione paesaggistica in via transitoria
PARTE III - PAESAGGIO
TITOLO II - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria
1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni in via transitoria con riferimento alle procedure di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:
a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con piu' di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;
c) le autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali e' prevista la presentazione della denuncia di inizio attivita';
d) le autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;
e) le autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi,
e bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformita urbanistica secondo la legge regionale. (1)
2. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative a opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
3. La funzione sanzionatoria e' altresi' esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR l'accertamento della compatibilita' paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, spetta alla Regione e ai Comuni secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
4 bis. La Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 1. (2)
4 ter. Qualora la verifica di cui al comma 4 bis individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale puo delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente di sussistenza dei requisiti stabiliti. (2)
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(1) Lettera aggiunta dall'art.2, L.R. 21/10/2008, n. 12.
(2) Comma aggiunto dall'art.2, L.R. 21/10/2008, n. 12.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attribuzioni del Comune
Articolo 4 - Attribuzioni della Provincia
Articolo 5 - Attribuzioni della Regione
Articolo 6 - Intese con lo Stato
Articolo 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione
Articolo 8 - Finalita strategiche del PTR
Articolo 9 - Elementi del PTR
Articolo 10 - Formazione del PTR
Articolo 11 - Contenuti prescrittivi del PTR
Articolo 12 - Efficacia
Articolo 13 - Piani di settore
Articolo 14 - Piani territoriali infraregionali
Articolo 15 - Piano strutturale comunale
Articolo 16 - Finalita strategiche del PSC
Articolo 17 - Procedura di formazione del PSC
Articolo 18 - Conferenza di pianificazione
Articolo 19 - Intesa di pianificazione
Articolo 20 - Salvaguardia
Articolo 21 - Piano operativo comunale
Articolo 22 - Procedura di formazione del POC
Articolo 23 - Decadenza dei vincoli
Articolo 24 - Accelerazione di procedure
Articolo 25 - Piani attuativi comunali
Articolo 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale
Articolo 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
Articolo 28 - Delega della funzione della pianificazione
Articolo 29 - Ente di pianificazione intercomunale
Articolo 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale
Articolo 31 - Perequazione urbanistica
Articolo 32 - Compensazione urbanistica
Articolo 33 - Compensazione territoriale
Articolo 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici
Articolo 35 - Supporti informativi e cartografici
Articolo 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio
Articolo 37 - Recepimento della normativa statale
Articolo 38 - Regolamento edilizio
Articolo 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nelledilizia
Articolo 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 41 - Monitoraggio dei certificati di regolarita contributiva in edilizia
Articolo 42 - Commissione edilizia
Articolo 43 - Sportello unico per ledilizia
Articolo 44 - Categorie delle destinazioni duso
Articolo 45 - Monitoraggio dei certificati di regolarita contributiva in edilizia
Articolo 46 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 47 - Interventi finalizzati allabbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 48 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita
Articolo 49 - Strutture temporanee
Articolo 50 - Disposizioni applicative
Articolo 51 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 52 - Rinvio
Articolo 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile
Articolo 54 - Finalita
Articolo 55 - Beni paesaggistici
Articolo 56 - Commissioni provinciali
Articolo 57 - Valenza paesaggistica del PTR
Articolo 58 - Autorizzazione
Articolo 59 - Commissioni locali per il paesaggio
Articolo 60 - Autorita competente al rilascio dellautorizzazione paesaggistica in via transitoria
Articolo 61 - Potesta regolamentare
Articolo 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, delledilizia e del paesaggio
Articolo 63 - Norme finali e transitorie
Articolo 63 bis - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 63 ter - Validita temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis
Articolo 63 quater - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio e modifiche allarticolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilita
Articolo 66 - Entrata in vigore
