Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/2/2007 n. 5

Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio

Articolo 48

Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.

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PARTE II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita'

1. In attuazione dell'articolo 22, comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a denuncia di inizio attivita' in particolare i seguenti interventi:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
b) le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
[g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;] (2)
h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
j) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
k) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilita' esistente;
[l) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;] (2)
m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
o) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
p) le opere sportive che non creano volumetria;
q) parcheggi di pertinenza dell'unita' immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purche' la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame pertinenziale e' definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
r) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.
1 bis. Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita edilizia e fatte salve le prescrizioni comunali di natura regolamentare, costituiscono attivita edilizia libera i seguenti interventi:
a) il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
b) gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilita esistente;
c) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;
d) le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento;
e) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento. (3)
1 ter. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attivita o le varianti alla denuncia di inizio attivita sono presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. (3)
[1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è sostituita da un’asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dall’articolo 2 della legge regionale 27/1988.] (4)
[1 quinques. L’asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).] (4)

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(1) Comma modificato dall'art.2, L.R. 21/10/2008, n. 12.
(2) Lettere abrogate dall'art.2, L.R. 21/10/2008, n. 12.
(3) Comma inserito dall'art.2, L.R. 21/10/2008, n. 12.
(4) Comma inserito dall'art.3, L.R. 12/2/2009, n.2 e abrogato dall'art.16, L.R. 11/8/2009, n. 16.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attribuzioni del Comune
Articolo 4 - Attribuzioni della Provincia
Articolo 5 - Attribuzioni della Regione
Articolo 6 - Intese con lo Stato
Articolo 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione
Articolo 8 - Finalita’ strategiche del PTR
Articolo 9 - Elementi del PTR
Articolo 10 - Formazione del PTR
Articolo 11 - Contenuti prescrittivi del PTR
Articolo 12 - Efficacia
Articolo 13 - Piani di settore
Articolo 14 - Piani territoriali infraregionali
Articolo 15 - Piano strutturale comunale
Articolo 16 - Finalita’ strategiche del PSC
Articolo 17 - Procedura di formazione del PSC
Articolo 18 - Conferenza di pianificazione
Articolo 19 - Intesa di pianificazione
Articolo 20 - Salvaguardia
Articolo 21 - Piano operativo comunale
Articolo 22 - Procedura di formazione del POC
Articolo 23 - Decadenza dei vincoli
Articolo 24 - Accelerazione di procedure
Articolo 25 - Piani attuativi comunali
Articolo 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale
Articolo 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
Articolo 28 - Delega della funzione della pianificazione
Articolo 29 - Ente di pianificazione intercomunale
Articolo 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale
Articolo 31 - Perequazione urbanistica
Articolo 32 - Compensazione urbanistica
Articolo 33 - Compensazione territoriale
Articolo 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici
Articolo 35 - Supporti informativi e cartografici
Articolo 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio
Articolo 37 - Recepimento della normativa statale
Articolo 38 - Regolamento edilizio
Articolo 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 41 - Monitoraggio dei certificati di regolarita’ contributiva in edilizia
Articolo 42 - Commissione edilizia
Articolo 43 - Sportello unico per l’edilizia
Articolo 44 - Categorie delle destinazioni d’uso
Articolo 45 - Monitoraggio dei certificati di regolarita’ contributiva in edilizia
Articolo 46 - Area di pertinenza urbanistica
Articolo 47 - Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 48 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita’
Articolo 49 - Strutture temporanee
Articolo 50 - Disposizioni applicative
Articolo 51 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 52 - Rinvio
Articolo 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile
Articolo 54 - Finalita’
Articolo 55 - Beni paesaggistici
Articolo 56 - Commissioni provinciali
Articolo 57 - Valenza paesaggistica del PTR
Articolo 58 - Autorizzazione
Articolo 59 - Commissioni locali per il paesaggio
Articolo 60 - Autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via transitoria
Articolo 61 - Potesta’ regolamentare
Articolo 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio
Articolo 63 - Norme finali e transitorie
Articolo 63 bis - Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 63 ter - Validita temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis
Articolo 63 quater - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilita’
Articolo 66 - Entrata in vigore

Sorry. No data so far.